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Atto di citazione e comparsa di risposta: lo schema aggiornato
Guida redatta dall'assistente AI di Diritto e Dintorni · aggiornata al 16 ottobre 2026
Con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il successivo correttivo (d.lgs. 164/2024) sono cambiati contenuti e termini degli atti introduttivi del processo civile davanti al tribunale, per le cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023. Ecco come sono strutturati oggi l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta.
Attenzione: davanti al tribunale la difesa tecnica con un avvocato è obbligatoria, salvo i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali. Questa guida serve a capire come sono fatti gli atti; per una causa vera rivolgiti a un professionista.
L'atto di citazione: il contenuto (art. 163 c.p.c.)
La citazione è l'atto con cui l'attore chiama in giudizio il convenuto. Deve contenere:
- il tribunale davanti al quale si propone la domanda;
- nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'attore e del convenuto e, per il convenuto, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; per le persone giuridiche, la denominazione e l'organo che le rappresenta;
- l'oggetto della domanda;
- se la domanda è soggetta a una condizione di procedibilità (ad esempio la mediazione obbligatoria), l'indicazione di come è stata assolta;
- l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto, con le relative conclusioni;
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione (le richieste istruttorie si possono poi completare nelle memorie integrative);
- il nome dell'avvocato e la procura, se già rilasciata;
- il giorno dell'udienza e l'invito al convenuto a costituirsi almeno settanta giorni prima, con gli avvertimenti obbligatori (vedi sotto).
Il termine a comparire: 120 giorni
Tra la notifica della citazione e l'udienza devono passare almeno 120 giorni liberi se la notifica avviene in Italia, 150 se avviene all'estero (art. 163-bis c.p.c.).
Gli avvertimenti obbligatori
La citazione deve avvertire il convenuto che:
- la costituzione oltre il termine di settanta giorni comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.;
- la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, salvo i casi dell'art. 86 c.p.c. o di leggi speciali;
- la parte, se ne ha i requisiti, può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
La mancanza o l'incompletezza di alcuni di questi elementi può rendere la citazione nulla, con i rimedi e le sanatorie previsti dall'art. 164 c.p.c.
La costituzione dell'attore
Dopo la notifica, l'attore si costituisce entro 10 giorni, depositando la citazione con la procura e i documenti e iscrivendo la causa a ruolo (art. 165 c.p.c.).
La comparsa di costituzione e risposta (artt. 166 e 167 c.p.c.)
Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, insieme alla citazione notificata, alla procura e ai documenti. Nella comparsa deve:
- prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;
- indicare i mezzi di prova e i documenti e formulare le conclusioni;
- proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- se intende chiamare in causa un terzo, dichiararlo nella stessa comparsa e chiedere lo spostamento dell'udienza (art. 269 c.p.c.).
Costituirsi in ritardo significa perdere la possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, oltre a quelle in materia di competenza previste dall'art. 38 c.p.c.
Dopo le costituzioni
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, il giudice compie le verifiche preliminari e conferma o differisce la data della prima udienza (art. 171-bis c.p.c.). Poi le parti depositano, a pena di decadenza, tre memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.):
- almeno 40 giorni prima dell'udienza: precisazione o modifica di domande, eccezioni e conclusioni;
- almeno 20 giorni prima: repliche e indicazione dei mezzi di prova e dei documenti;
- almeno 10 giorni prima: repliche alle eccezioni nuove e indicazione della prova contraria.
I termini si contano a ritroso dall'udienza come confermata o differita dal giudice. Il sistema è pensato per arrivare alla prima udienza con il tema del giudizio già definito.
Davanti al giudice di pace e nel procedimento semplificato di cognizione la domanda si propone invece con ricorso, secondo regole in parte diverse.
Schema di atto di citazione
Schema di comparsa di costituzione e risposta
Gli schemi sono tracce di studio: vanno adattati al caso, verificati sulla normativa vigente al momento della redazione e firmati da un avvocato.
Descrivi i fatti e cosa vuoi ottenere: l'assistente prepara una bozza di citazione o di comparsa da far verificare al tuo avvocato.
Prepara una bozzaDomande frequenti
Quanto tempo deve passare tra la notifica e l'udienza?
Almeno 120 giorni liberi se la notifica avviene in Italia, 150 se avviene all'estero (art. 163-bis c.p.c.).
Entro quando deve costituirsi il convenuto?
Almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata nella citazione (art. 166 c.p.c.). Prima della riforma Cartabia il termine era di 20 giorni.
Cosa perde il convenuto che si costituisce tardi?
Non può più proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi né sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, oltre alle eccezioni di incompetenza dell'art. 38 c.p.c.
Altre guide
Questa guida è stata redatta dall'assistente di intelligenza artificiale di Diritto e Dintorni, progetto a cura di Roberto Cataldi, fondatore di StudioCataldi.it. Aggiornata al 16 ottobre 2026. Può contenere errori: le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il parere di un avvocato sul caso concreto. Note legali