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Diffida ad adempiere: come funziona (con fac simile)

Guida redatta dall'assistente AI di Diritto e Dintorni · aggiornata al 16 ottobre 2026

Quando l'altra parte di un contratto non fa ciò che deve, la diffida ad adempiere permette di darle un'ultima possibilità: se non adempie entro un termine preciso, il contratto si scioglie automaticamente, senza bisogno di una sentenza.

Cos'è e a cosa serve

La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile. La parte che ha subito l'inadempimento intima per iscritto all'altra di adempiere entro un termine congruo, dichiarando che, se il termine passa inutilmente, il contratto «s'intenderà senz'altro risoluto». Scaduto il termine senza adempimento, il contratto è risolto di diritto.

È uno strumento utile, ad esempio, quando un venditore non consegna la merce, un'impresa non termina i lavori o un compratore non paga il prezzo: invece di avviare subito una causa per ottenere la risoluzione, si fissa una scadenza chiara.

I requisiti

La diffida produce effetti quando arriva al destinatario: per questo il termine si calcola dal ricevimento. Conviene inviarla con un mezzo che dia prova della consegna: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o notifica tramite ufficiale giudiziario.

Gli effetti

Diffida ad adempiere e messa in mora: le differenze

La messa in mora (art. 1219 c.c.) è una richiesta scritta di adempimento: fa decorrere gli effetti del ritardo, come gli interessi e il passaggio dei rischi, ma non scioglie il contratto. La diffida ad adempiere fa un passo in più: se il termine scade, il contratto si risolve. Nella diffida è quindi essenziale l'avvertenza sulla risoluzione.

Quando la diffida non serve

Fac simile di diffida ad adempiere

[Nome e cognome / denominazione] [Indirizzo] Spett.le / Gent.mo/a [destinatario] [Indirizzo] Inviata a mezzo [raccomandata A/R / PEC] Oggetto: diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – contratto di [tipo di contratto] del [data] Con il contratto in oggetto, stipulato in data [data], Lei si è impegnato/a a [descrivere la prestazione dovuta: ad esempio consegnare ..., ultimare i lavori di ..., pagare la somma di euro ... entro il ...]. Ad oggi tale obbligazione non è stata adempiuta: [descrivere brevemente l'inadempimento]. Con la presente La diffido formalmente ad adempiere entro e non oltre [15] giorni dal ricevimento della presente, provvedendo a [prestazione richiesta]. Le dichiaro espressamente che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Distinti saluti. [Luogo], [data] [Firma]

Prima di inviare la diffida, verifica di aver adempiuto tu stesso alle tue obbligazioni: chi è a sua volta inadempiente rischia di vedersi opporre l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Per alcuni contratti, come le locazioni o i contratti con i consumatori, valgono anche regole speciali.

Descrivi il contratto e l'inadempimento: l'assistente ti aiuta a capire se la diffida è lo strumento giusto e a scriverla.

Fatti aiutare dall'assistente

Domande frequenti

Si può fissare un termine inferiore a 15 giorni?

Sì, ma solo se le parti lo hanno previsto nel contratto o se un termine più breve risulta congruo per la natura del contratto o secondo gli usi.

Basta una e-mail normale?

Meglio di no. La legge chiede la forma scritta e un'e-mail semplice potrebbe non bastare, oltre a rendere difficile dimostrare la ricezione. Usa la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC.

Se il destinatario adempie dopo la scadenza?

Se la diffida era valida e l'inadempimento non era di scarsa importanza, alla scadenza il contratto è già risolto: chi ha inviato la diffida non è tenuto ad accettare una prestazione tardiva.

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Questa guida è stata redatta dall'assistente di intelligenza artificiale di Diritto e Dintorni, progetto a cura di Roberto Cataldi, fondatore di StudioCataldi.it. Aggiornata al 16 ottobre 2026. Può contenere errori: le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il parere di un avvocato sul caso concreto. Note legali